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I DIRITTI DEGLI UTENTI - Da oggi in vigore il
riordino delle disposizioni che disciplinano le attività commerciali |
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Più informazioni e più garanzie grazie a un nuovo tassello
che va a rafforzare il quadro di tutele per i consumatori sugli acquisti
fatti dagli operatori commerciali. Da oggi, 23 ottobre, entra, infatti, in
vigore il Codice del consumo (approvato con il decreto legislativo n. 206
del 6 settembre e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 235 -
supplemento ordinario n. 162 - dell'8 ottobre) con cui è stata riordinata
e semplificata la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento
con i principi comunitari e in attuazione della legge di semplificazione
2001.
Al decreto legislativo 206/05 dovranno fare riferimento da oggi in poi gli operatori commerciali nell'impostare i loro rapporti con la clientela consumer. Il Codice raccoglie gran parte delle regole esistenti nel campo della tutela dei consumatori con una serie di modifiche per rendere uniforme la disciplina: d'ora in poi, per esempio, per qualificare le clausole come vessatorie non sarà necessario accertare la violazione della buona fede e il diritto di recesso sarà "unificato" a 10 giorni. Favorisce, inoltre, l'informazione e la tutela del consumatore, assicurando la libera formazione delle decisioni di acquisto. Il Codice definisce, inoltre, i diritti e gli interessi individuali e collettivi di consumatori e utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva. Le regole raccolte nel Codice sono tutte di matrice e di competenza statale in ottemperanza anche alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione che riconosce il ruolo essenziale della legislazione statale in materia di disciplina del processo unitario del consumo, nella prospettiva della finalità di tutela del consumatore. Le informazioni ai consumatori. Il diritto alla trasparenza e alla leale informazione del consumatore è sancito dagli articoli da 5 a 12 in base ai quali al consumatore devono essere fornite informazioni su sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi. In particolare, le confezioni o le etichette dei prodotti posti in vendita e commercializzati nel nostro Paese, devono riportare in modo chiaramente visibile e leggibile la denominazione del prodotto, il nome o ragione sociale e la sede legale del produttore, il Paese di origine del prodotto (se situato fuori dell'Unione europea), l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, nonché le istruzioni e le eventuali precauzioni d'uso. Queste informazioni devono essere indicate in lingua italiana e, se in più lingue, quella italiana deve essere evidenziata rispetto alle altre. I prodotti devono poi riportare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, anche quella del prezzo per unità di misura. Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative per chi contravviene a questi obblighi. Pubblicità e comunicazioni commerciali. Le aziende che accedono al mercato dei consumatori devono diffondere i loro prodotti utilizzando forme pubblicitarie veritiere e corrette che non inducano, quindi, i consumatori finali in inganno circa la qualità e la convenienza dell'acquisto di una data categoria di merce. È considerato ingannevole, per esempio, pubblicizzare prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori acquirenti senza darne notizia oppure la pubblicità che, raggiungendo bambini e adolescenti, minacci la loro sicurezza o sfrutti la loro credulità. È ammessa la pubblicità comparativa (pensiamo, per esempio, a quella in atto tra operatori telefonici o tra grandi catene alimentari), ma a date condizioni che si verificano, per esempio, quando il raffronto tra i prodotti avvenga in maniera oggettiva dando conto di una o più caratteristiche essenziali, compreso eventualmente il prezzo, di beni o servizi, oppure se non causa discredito o non denigra marchi o denominazioni commerciali di un concorrente. Chiunque ne abbia interesse può chiedere, inoltre, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita. Attenzione è posta anche in materia di televendite: in particolare sono previste tutele per i minori, nei confronti dei quali è vietato sollecitare la stipula, per esempio, di contratti di compravendita sfruttandone l'inesperienza o la credulità. Credito al consumo. Vengono riproposte le disposizioni del Testo unico bancario (Tub) incentrate a tutelare il consumatore su corretta e trasparente applicazione del Tasso annuo effettivo globale (Taeg) che va sempre chiaramente indicato a pena di nullità. Turismo. Sono disciplinati i contratti di vendita di pacchetti turistici, precisando gli obblighi informativi a tutela del consumatore, ivi compresi la possibilità di modifica delle condizioni contrattuali e i diritti in caso di recesso o annullamento del servizio, nonché in caso di mancato o inesatto adempimento. OLIVIERO ATZENI TURISMO E BENI DI CONSUMO |
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