I DIRITTI DEGLI UTENTI - Da oggi in vigore il riordino delle disposizioni che disciplinano le attività commerciali

Domenica 23 Ottobre 2005- Tratto da Il Sole 24 ore

Contratti con nuove garanzie

 
Più informazioni e più garanzie grazie a un nuovo tassello che va a rafforzare il quadro di tutele per i consumatori sugli acquisti fatti dagli operatori commerciali. Da oggi, 23 ottobre, entra, infatti, in vigore il Codice del consumo (approvato con il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 235 - supplemento ordinario n. 162 - dell'8 ottobre) con cui è stata riordinata e semplificata la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi comunitari e in attuazione della legge di semplificazione 2001.
Al decreto legislativo 206/05 dovranno fare riferimento da oggi in poi gli operatori commerciali nell'impostare i loro rapporti con la clientela consumer. Il Codice raccoglie gran parte delle regole esistenti nel campo della tutela dei consumatori con una serie di modifiche per rendere uniforme la disciplina: d'ora in poi, per esempio, per qualificare le clausole come vessatorie non sarà necessario accertare la violazione della buona fede e il diritto di recesso sarà "unificato" a 10 giorni.
Favorisce, inoltre, l'informazione e la tutela del consumatore, assicurando la libera formazione delle decisioni di acquisto. Il Codice definisce, inoltre, i diritti e gli interessi individuali e collettivi di consumatori e utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva.
Le regole raccolte nel Codice sono tutte di matrice e di competenza statale in ottemperanza anche alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione che riconosce il ruolo essenziale della legislazione statale in materia di disciplina del processo unitario del consumo, nella prospettiva della finalità di tutela del consumatore.
Le informazioni ai consumatori. Il diritto alla trasparenza e alla leale informazione del consumatore è sancito dagli articoli da 5 a 12 in base ai quali al consumatore devono essere fornite informazioni su sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi. In particolare, le confezioni o le etichette dei prodotti posti in vendita e commercializzati nel nostro Paese, devono riportare in modo chiaramente visibile e leggibile la denominazione del prodotto, il nome o ragione sociale e la sede legale del produttore, il Paese di origine del prodotto (se situato fuori dell'Unione europea), l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, nonché le istruzioni e le eventuali precauzioni d'uso.
Queste informazioni devono essere indicate in lingua italiana e, se in più lingue, quella italiana deve essere evidenziata rispetto alle altre. I prodotti devono poi riportare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, anche quella del prezzo per unità di misura. Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative per chi contravviene a questi obblighi.
Pubblicità e comunicazioni commerciali. Le aziende che accedono al mercato dei consumatori devono diffondere i loro prodotti utilizzando forme pubblicitarie veritiere e corrette che non inducano, quindi, i consumatori finali in inganno circa la qualità e la convenienza dell'acquisto di una data categoria di merce. È considerato ingannevole, per esempio, pubblicizzare prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori acquirenti senza darne notizia oppure la pubblicità che, raggiungendo bambini e adolescenti, minacci la loro sicurezza o sfrutti la loro credulità.
È ammessa la pubblicità comparativa (pensiamo, per esempio, a quella in atto tra operatori telefonici o tra grandi catene alimentari), ma a date condizioni che si verificano, per esempio, quando il raffronto tra i prodotti avvenga in maniera oggettiva dando conto di una o più caratteristiche essenziali, compreso eventualmente il prezzo, di beni o servizi, oppure se non causa discredito o non denigra marchi o denominazioni commerciali di un concorrente. Chiunque ne abbia interesse può chiedere, inoltre, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita.
Attenzione è posta anche in materia di televendite: in particolare sono previste tutele per i minori, nei confronti dei quali è vietato sollecitare la stipula, per esempio, di contratti di compravendita sfruttandone l'inesperienza o la credulità.
Credito al consumo. Vengono riproposte le disposizioni del Testo unico bancario (Tub) incentrate a tutelare il consumatore su corretta e trasparente applicazione del Tasso annuo effettivo globale (Taeg) che va sempre chiaramente indicato a pena di nullità.
Turismo. Sono disciplinati i contratti di vendita di pacchetti turistici, precisando gli obblighi informativi a tutela del consumatore, ivi compresi la possibilità di modifica delle condizioni contrattuali e i diritti in caso di recesso o annullamento del servizio, nonché in caso di mancato o inesatto adempimento.
OLIVIERO ATZENI
 

TURISMO E BENI DI CONSUMO
Servizi turistici. Il Codice disciplina anche viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" con qualche modifica rispetto a quanto era stato previsto nel decreto legislativo 111/1995. Adesso è previsto il termine di dieci giorni per il diritto di recesso anche in caso di pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali. Per quanto riguarda la cessione del contratto, per esempio, è previsto che il consumatore può sostituire a sè un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio se comunica per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. Il cedente e il cessionario sono obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione
Garanzia dei beni di consumo. Il Codice ingloba anche le disposizioni introdotte nel Codice civile (dal decreto legislativo 24/2002) sulla garanzia legale e commerciale per i beni di consumo, che ha fissato i diritti del consumatore in caso di difformità del bene acquistato. In particolare, queste disposizioni riguardano il concetto di conformità, la durata biennale, il diritto del consumatore alla riparazione o alla sostituzione, la responsabilità del venditore e il regresso di quest'ultimo nei confronti del produttore

PATTI MENO ALEATORI
Clausole vessatorie. Le disposizioni sulle clausole vessatorie che finora erano contenute nel Codice civile (articoli 1469-bis al 1469-sexies) trovano spazio nel Codice del consumo. Il provvedimento che entra in vigore oggi, inoltre, accresce le tutele del consumatore, poiché permette di qualificare come abusive le clausole vessatorie senza che sia necessario l'accertamento della violazione della buona fede. Sempre in tema di clausole abusive, il termine «inefficacia» è stato sostituito con quello più tecnico (ma più chiaro) di «nullità»
Diritto di recesso. La facoltà di "tirarsi" indietro dopo aver firmato un contratto d'acquisto - possibilità prevista sia dal decreto legislativo 50/1992 (vendite fuori dai locali commerciali, per esempio a domicilio, per strada, su catalogo) sia dal decreto legislativo 185/1999 sulle vendite a distanza (tv, telefono, Internet) - contemplava finora termini diversi per la possibilità di esercitarla: sette giorni nel primo caso e dieci nel secondo. Adesso per entrambe le modalità di acquisto il termine per far valere il diritto di recesso è stato "unificato" a dieci giorni lavorativi. Questo termine resta valido anche per la multiproprietà degli immobili

STRUMENTI DI PROTEZIONE
Il consiglio. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è composto dai rappresentanti delle associazioni che sono inserite nell'elenco istituito presso il ministero delle Attività produttive
La giurisdizione. Per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, queste associazioni possono richiedere al Tribunale competente di inibire atti e comportamenti elusivi, di adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni, di ordinare la pubblicazione del provvedimento emanato su uno o più quotidiani nazionali. L'autorità giudiziaria competente è individuata nel Tribunale. Una procedura di conciliazione può, invece, svolgersi davanti alla alla Camera di commercio oppure ad altri organismi di composizione
La conciliazione. Il Codice dei consumatori stabilisce la possibilità - da parte delle associazioni dei consumatori - di attivare forme di composizione extragiudiziale delle controversie in modo tale da allegerire la mole di cause pendenti presso la magistratura ordinaria e favorire una rapida definizione delle liti. Qualunque sia l'esito della procedura di conciliazione, il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di ricorrere al giudice competente