CAMPO DI VISIBILITA'
DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI
Art. 270 Reg.Il conducente
di una trattrice agricola deve avere un idoneo campo di visibilità sia
davanti che lateral- mente e posteriormente, per poter condurre il veicolo
in condizioni di sicurezza nella circolazione stradale.
La norma stabilisce che davanti e lateralmente possono aversi un certo
numero di "effetti di schermo" ossia mancanza di visibilità diretta degli
ostacoli nella visione binoculare, mentre posteriormente la strada deve
essere visibile, almeno sul lato sinistro,oltre gli ingombri costituiti da
attrezzature portate, da rimorchi o da altre macchine agricole trainate.
Gli effetti di schermo anteriori e laterali vengono misurati su un
semicerchio di raggio 12 m, avente centro sulla perpendicolare passante per
il centro del sedile del conducente.
VISIBILITA' ANTERIORE
Sul semicerchio si possono avere non più di 2 effetti di schermo
misurati nel "settore di visibilità" determinato dalla corda di 9,5 m
perpendicolare al senso di marcia; l'estensione di ogni effetto di schermo
non deve essere superiore a 700 mm e la distanza tra i rispettivi centri non
deve essere inferiore a 2.200 mm
VISIBILITA' LATERALE DESTRA E
SINISTRA
Esternamente al settore di visibilità, non possono aversi,
complessivamente, più di 4 effetti di schermo (2 sul lato destro e 2 sul
lato sinistro).
L'estensione di tali effetti di schermo può essere:
- 700 mm e 1.500 mm con i centri distanti tra loro almeno 2.200 mm;
oppure
- 1.200 mm e 1.200 mm con i centri distanti tra loro di almeno 2.200 mm.
VISIBILITA' POSTERIORE
La visibilità posteriore è assicurata da dispositivi retrovisori esterni
o interni; i retrovisori debbono es- sere muniti di marchio di omologazione
CEE.
Ogni trattrice agricola deve essere dotata di almeno un retrovisore esterno.
Il retrovisore deve assicurare , verso il retro, la visibilitàdi una parte
della strada al di fuori dell'ingombro costituito dalla trattrice agricola
isolata o dal treno agricolo.
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