CAMPO DI VISIBILITA' DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI
Art. 270 Reg.

Il conducente di una trattrice agricola deve avere un idoneo campo di visibilità sia davanti che lateral- mente e posteriormente, per poter condurre il veicolo in condizioni di sicurezza nella circolazione stradale.
La norma stabilisce che davanti e lateralmente possono aversi un certo numero di "effetti di schermo" ossia mancanza di visibilità diretta degli ostacoli nella visione binoculare, mentre posteriormente la strada deve essere visibile, almeno sul lato sinistro,oltre gli ingombri costituiti da attrezzature portate, da rimorchi o da altre macchine agricole trainate.
Gli effetti di schermo anteriori e laterali vengono misurati su un semicerchio di raggio 12 m, avente centro sulla perpendicolare passante per il centro del sedile del conducente.

VISIBILITA' ANTERIORE
Sul semicerchio si possono avere non più di 2 effetti di schermo misurati nel "settore di visibilità" determinato dalla corda di 9,5 m perpendicolare al senso di marcia; l'estensione di ogni effetto di schermo non deve essere superiore a 700 mm e la distanza tra i rispettivi centri non deve essere inferiore a 2.200 mm

VISIBILITA' LATERALE DESTRA E SINISTRA
Esternamente al settore di visibilità, non possono aversi, complessivamente, più di 4 effetti di schermo (2 sul lato destro e 2 sul lato sinistro).
L'estensione di tali effetti di schermo può essere:
- 700 mm e 1.500 mm con i centri distanti tra loro almeno 2.200 mm;
oppure
- 1.200 mm e 1.200 mm con i centri distanti tra loro di almeno 2.200 mm.

VISIBILITA' POSTERIORE
La visibilità posteriore è assicurata da dispositivi retrovisori esterni o interni; i retrovisori debbono es- sere muniti di marchio di omologazione CEE.
Ogni trattrice agricola deve essere dotata di almeno un retrovisore esterno.
Il retrovisore deve assicurare , verso il retro, la visibilitàdi una parte della strada al di fuori dell'ingombro costituito dalla trattrice agricola isolata o dal treno agricolo.

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