DISPOSITIVO DI FRENATURA DELLE TRATTRICI AGRICOLE
Art. 274 Reg.

Le trattrici agricole debbono essere munite dei seguenti dispositivi di frenatura:
 

un dispositivo di frenatura di servizio
un dispositivo di frenatura di stazionamento

La trasmissione dello sforzo frenante esercitato dal conducente sul comando (pedale o leva a mano) alle ruote, puņ essere di tipo:
 

meccanico
idraulico
pneumatico                    Torna alla pagina principale