DISPOSITIVO DI TRAINO PER TRATTRICI AGRICOLE - GANCIO DI TRAINO
Art. 284 Reg.

Sulle trattrici agricole possono essere applicati ganci di traino specifici, in funzione delle esigenze di traino e delle masse delle macchine agricole trainate componenti il treno agricolo. Ogni gancio deve essere di tipo omologato; ad esso viene assegnato un codice di omologazione che, a cura del costruttore del dispositivo, viene punzonato sul gancio.

Lo stesso codice viene indicato sulla carta di circolazione della trattrice agricola.
Nello specchio seguente sono riportate le categorie dei ganci applicabili sulle trattrici agricole unitamente alle caratteristiche delle macchine agricole trainate con le quali possono costituire treno agricolo.

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