LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TRATTRICI AGRICOLE, DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE E DEL TRENO AGRICOLO
Art. 104 e 105 Codice

Le trattrici agricole e le macchine agricole trainate non possono superare le lunghezze seguenti compresi gli organi di traino:

se ad un asse: 7,50 m
se a 2 o pił assi : 12,00 m

I treni agricoli non possono superare la lunghezza di 16,50 m.

Le trattrici agricole possono trainare:

un solo rimorchio agricolo
al massimo due macchine agricole operatrici trainate, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice

Le trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente non possono trainare macchine agricole prive di dispositivi di frenatura.

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