| LUNGHEZZA MASSIMA
DELLE TRATTRICI AGRICOLE, DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE E DEL TRENO
AGRICOLO Art. 104 e 105 Codice Le trattrici agricole e le macchine agricole trainate non possono superare le lunghezze seguenti compresi gli organi di traino:
I treni agricoli non possono superare la lunghezza di 16,50 m. Le trattrici agricole possono trainare:
Le trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente non possono trainare macchine agricole prive di dispositivi di frenatura. |
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